Un cliente si rivolgeva allo studio legale Giordano per un black out della linea voce ed internet per due giorni da parte della Tim, ciò comportava l’isolamento del cliente e l’impossibilità di lavorare
In tal senso si richiamavano, in proposito, gli obblighi posti a carico degli operatori dei servizi di comunicazioni elettroniche dalla delibera n. 179/03/CSP. ed, in particolare, l’obbligo di garantire l’erogazione continua ed ininterrotta dei servizi dedotti in contratto. L’operatore che non esegue esattamente la prestazione contrattualmente dovuta è tenuto a fornire la prova che l’inadempimento non è ad esso imputabile; tale è il contenuto precettivo dell’art. 1218 c.c, che così recita: “il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”.
Il giudice di Pace di Nola riconoscendo il disservizio ha condannato per i due giorni inadempimento contrattuale e la mancata erogazione del servizio, Tim al risarcimento di euro 150,00 all’utente oltre al pagamento delle spese processuali.
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